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Martedì, 12 Maggio 2015 13:04

Nuove prospettive per le guardie giurate

Il 16 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto ministeriale n. 269 dell'1 dicembre 2010, cosiddetto “decreto sulla capacità tecnica”, che dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 257 del DPR 4 Agosto 2008, n. 153 e si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza.

Il 16 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto ministeriale n. 269 dell'1 dicembre 2010, cosiddetto “decreto sulla capacità tecnica”, che dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 257 del DPR 4 Agosto 2008, n. 153 e si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza.

Con l’entrata in vigore di questo provvedimento legislativo le guardie giurate potranno occuparsi - nel caso in cui non dovessero provvedervi le forze di polizia - della sicurezza di diversi obiettivi sensibili (centrali elettriche, raffinerie, centrali telefoniche, emittenti radio-tv, …).

In particolare il decreto - come indicato dall’Associazione Italiana Vigilanza ( ASS.I.V.) che rappresenta le principali aziende del settore - introduce specifici requisiti organizzativi e professionali per le imprese di vigilanza privata e prevede molte novità relative all’aumento del livello di sicurezza degli 'obiettivi sensibili' e dei siti che presentano 'speciali esigenze di sicurezza'. Fra gli obiettivi sensibili, la cui sicurezza potrà anche essere affidata alle guardie giurate, figurano aziende pubbliche e private dei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e delle forniture idriche; mentre i siti con speciali esigenze di sicurezza potranno essere ospedali, strutture pubbliche con centri elaborazione dati come Regioni, Province, Inps, tribunali, musei, pinacoteche, …

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