Sono tenuti alla frequenza di corsi di formazionea norma regolamento 5/2008 gli addetti alle mansioni individuate quali "mansioni a rischio di cui alla L.R. n. 22/07 e s.m.i. : la produzione post-primaria, la trasformazione, la preparazione, la somministrazione , il commercio di prodotti alimentari sottoposti a regime di temperatura controllata
NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; L.r. 24.7.2007 n. 22; Regolamento regionale 15.5.2008 n.5; determina dirigenziale 7.8.2008 n. 247
ALTRE MODALITA':
I corsi devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
- igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature;
- igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti; rischi per la salute legati al consumo di alimenti;
- valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (H.A.C.C.P.);
Detti contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze coerenti con il tipo di attività svolta) e di aggiornamento (rinforzare ed approfondire le conoscenze possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi all attività espletata). Per quanto riguarda la metodologia didattica, al fine di migliorare la qualità della formazione, si suggerisce di privilegiare quelle di tipo interattivo. In occasione dei corsi deve essere fornito idoneo materiale didattico-formativo di base, di cui all'allegato documento di riferimento modello 1 del R.R. 5/2008, anche al finedi garantire omogeneità degli strumenti didattici. La frequenza dei corsi è obbligatoria. I partecipanti devono garantire la presenza per tutta la durata del corso.
SPECIFICAZIONE CERTIFICATA:
Al termine del corso il soggetto organizzatore rilascia al lavoratore apposita documentazione attestante l'avvenuta formazione, secondo il modello 2 allegato al R.R 5/2008
AUTORITA' CERTIFICATA:
Regione/Soggetto attuatore
ATTUATORE:
Gli enti di formazione, pubblici e privati accreditati; le associazioni di categoria datoriali e deilavoratori; il titolare dell impresa alimentare del proprio personale
NOTE:
I corsi devono essere indirizzati preferibilmente a target omogenei di operatori. Il numero dei partecipanti a ciascun corso non dovrà essere superiore a 30. Viene ritenuta idonea, ove documentata, l'analoga formazione degli addetti provenienti da altre regioni, temporaneamente impiegati in imprese alimentari site in Puglia.